Scheda carburanti: l’incompleta compilazione comporta l’indeducibilità del costo.

Scheda carburanti: l’incompleta compilazione comporta l’indeducibilità del costo.

La disciplina generale della scheda carburante prevede che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione devono risultare da apposite annotazioni eseguite in una scheda conforme al modello allegato al DPR 444/97.

Tale documento (la scheda) è da considerarsi sostitutiva della fattura di cui all’art. 22 comma 3 del DPR 633/72.

L’obbligo dell’istituzione della scheda carburante e delle annotazioni relative ai singoli acquisti si applica ai contribuenti che intendono avvalersi del diritto alla detrazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/72, nonché della deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte dirette (vd. CM 205/E/98).

Si ricorda che sulla scheda carburante devono essere indicati, ad opera dell’acquirente:

– gli estremi d’individuazione del veicolo, ossia la casa costruttrice, il modello e la targa, ovvero, in alternativa, il numero di telaio o altri elementi identificativi apposti dall’impresa costruttrice;

– la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e nome, il domicilio fiscale e il numero di partita IVA del soggetto che acquista il carburante;

– per i soggetti domiciliati all’estero, l’ubicazione della stabile organizzazione in Italia.

All’atto di ogni rifornimento, l’addetto alla distribuzione di carburante deve indicare sulla scheda carburante i seguenti elementi (art. 3 del DPR 444/97):
– data del rifornimento;

– ammontare del corrispettivo del rifornimento al lordo dell’IVA;

– denominazione o ragione sociale, ovvero cognome e nome (se persona fisica) dell’esercente l’impianto stesso (tale indicazione può essere effettuata anche a mezzo timbro);

– ubicazione dell’impianto di rifornimento;

– firma dell’esercente per convalida.

Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DPR 444/97, è obbligatorio, prima della registrazione in contabilità, indicare il numero di chilometri rilevabili alla fine di ogni mese o trimestre dal contachilometri esistente sul veicolo.

Come chiarito dalla CM 205/E/98, § 3.3, occorre riportare il dato complessivo e non solo i chilometri effettivamente percorsi nel periodo.

Si evidenzia come, con sentenza n. 3947 del 18/02/2011, la Cassazione ha affermato che, ai fini della deducibilità dei costi per l’acquisto di carburante, la scheda carburante deve essere compilata indicando tutti i dati previsti dal DPR 444/97, compresi i chilometri percorsi a fine mese/trimestre e quelli complessivi indicati dal contachilometri.

In mancanza di tale annotazione, i costi non sono deducibili dal reddito d’impresa.

La sentenza de quo non rappresenta una novità, in quanto per consolidato orientamento giurisprudenziale, tutti gli elementi della scheda carburante (ivi compresi i chilometri o la firma dell’esercente dell’impianto di distribuzione) sono essenziali ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA (cfr. Cass. 5 novembre 2008 n. 26539, Cass. 19 ottobre 2007 n. 21941).

Merita esser sottolineato che i professionisti sono agevolati nella compilazione della scheda carburante.

La CM 205/E/98 sancisce infatti l’obbligo di annotazione dei chilometri per “l’intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato nell’esercizio d’impresa”.

Risulta quindi evidente che l’indicazione dei chilometri deve essere effettuata dai soli esercenti attività d’impresa e non anche dagli artisti e professionisti.

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