Nuovo tasso legale al 2,5%

Nuovo tasso legale al 2,5%

Il DM 12 dicembre 2011 ha elevato l’aliquota del tasso legale di un punto percentuale, rispetto alla precedente dell’1,5%, con la conseguenza che dal 1° gennaio 2012 si applica il tasso di interesse legale (ex art. 1284 c.c.) nella nuova misura del 2,5% in ragione d’anno

Giova qui ricordare che il tasso aveva già subìto un incremento dall’1% all’1,5% nel 2010, con validità dal 1° gennaio 2011.

Il nuovo tasso legale esplica effetti sul piano fiscale e contributivo.

Relativamente agli aspetti fiscali l’aumento del tasso legale comporta un incremento degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso (art. 132 del DLgs. n. 472/1997), ossia dell’istituto mediante il quale è possibile regolarizzare i versamenti omessi, insufficienti o tardivi, beneficiando di una sanzione ridotta.

In sede di calcolo degli interessi di mora, da versarsi contestualmente al tributo ed alla sanzione ridotta, il contribuente dovrà tener conto del tasso legale applicabile fra la data entro cui doveva essere effettuato l’adempimento e la data di effettivo pagamento.

In pratica applicherà il tasso legale dell’1,5% fino al 31 dicembre 2011, e quello del 2,5% dal 1° gennaio 2012 fino alla data di versamento compresa.

Mette conto evidenziare che l’incremento del tasso d’interesse legale non ha alcun effetto di sorta sugli istituti deflattivi del contenzioso già perfezionatisi entro il 2011, in quanto il tasso legale da tenere in considerazione è quello dell’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione e rimane costante anche qualora il versamento rateale continui negli anni successivi (vd. Circ n. 28/2011 Agenzia delle Entrate).

Parimenti l’aumento non ha alcuna rilevanza per la rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per effetto della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni, in quanto la misura degli interessi non è legata al tasso legale e resta ferma al 3%.

Si ricorda infine che la nuova aliquota del 2,5% esplica effetti sul calcolo degli interessi relativi ai capitali dati a mutuo (ad es. finanziamento soci), quando l’entità degli interessi non è determinata  per iscritto, e sugli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa, ,

Per quanto attiene gli aspetti contributivi, l’aumento del tasso d’interesse legale riguarderà le sanzioni civili dovute per omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Tali sanzioni saranno quindi ridotte alla nuova misura del tasso legale al 2,5% dal 1° gennaio 2012, nelle ipotesi di oggettive incertezze per orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, oppure per il verificarsi di un fatto doloso di terzi (denunciato) o, ancora, nei casi di crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale con forte rilevanza socio-economica per la situazione occupazionale locale e per il contesto produttivo del settore.

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