Nuovi limiti utilizzo contante

Nuovi limiti utilizzo contante

Per effetto delle disposizioni contenute nella Manovra correttiva (D.L. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010), è stato ripristinato il limite di € 5.000 per i pagamenti effettuati con denaro contante, assegni trasferibili, libretti al portatore o titoli al portatore, qualora tale trasferimento di valori avvenga tra soggetti diversi senza l’intervento di un intermediario finanziario abilitato.

Va tenuto presente che il limite riguarda il valore complessivo del trasferimento e trova applicazione anche per le c.d. “operazioni frazionate”, ossia per quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati. Ciò significa che qualora il corrispettivo relativo all’acquisto di un bene o servizio venga   convenuto per importo superiore a € 5.000, non potrà esser corrisposto in più tranche utilizzando i contanti, gli assegni trasferibili o i titoli al portatore, pena la violazione delle disposizioni di legge.

La nuova disposizione oltre che essere collegata alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio è stata introdotta anche con l’intento di contrastare l’evasione fiscale.

Gli assegni bancari o circolari o vaglia postali o cambiali potranno essere rilasciati in forma libera ovvero senza la clausola di non trasferibilità a seguito di una specifica richiesta scritta e pagando E. 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun assegno ecc. richiesto. Gli assegni liberi potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori ad euro 5000.

Si evidenzia inoltre che gli assegni messi all’ordine mittente (quelli a me medesimo – giusto per intendersi), non potranno circolare qualunque sia l’importo e l’unico utilizzo è la girata per l’incasso presso la Posta o Banca.

Per quanto concerne i libretti al portatore (postali o bancari) si ricorda che gli stessi non potranno avere un saldo pari o superiore a € 5.000. In ragione di ciò, i libretti al portatore, che alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni,  presentano un saldo pari o superiore al suindicato limite dovranno esser estinti , ovvero il loro saldo dovrà esser ridotto a somma non eccedente il predetto importo entro la data del 30/06/2011.

Sanzioni
Il trasferimento di denaro e titoli al portatore di importo pari o superiore a € 5.000 è soggetto ad una sanzione dall’1% al 40% dell’importo trasferito e comunque non inferiore a € 3.000. Qualora l’importo trasferito sia superiore a € 50.000 la sanzione è compresa tra il 5% e il 40% dell’importo stesso, fermo restando sempre l’importo minimo di € 3.000.

Va sottolineato che la sanzione risulta applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il pagamento ma anche a colui che ha ricevuto le somme in contante.

Sono state escluse dall’applicazione delle sanzioni le infrazioni commesse dal 31 maggio al 15 giugno 2010.

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