Nuovi limiti uso contante

Nuovi limiti uso contante

Il cosiddetto “Decreto Salva Italia” emanato dal Governo Monti e pubblicato sul supplemento 251 alla Gazzetta Ufficiale 284 del 6 dicembre 2011, tra le varie misure, ha altresì previsto un abbassamento ulteriore della soglia per l’utilizzo del contante e dei titoli al portatore, fissandolo, a decorrere dal 6.12.2011, in € 1.000.

Si ha quindi che, al fine di realizzare un’efficace lotta all’antiriciclaggio e all’evasione, la maggior parte degli scambi finanziari devono avvenire tramite gli enti creditizi e finanziari, in modo da lasciare traccia negli archivi di tali enti, che le Autorità inquirenti potranno consultare ai fini delle indagini.

Le nuove disposizioni sono contenute nel novellato articolo 49 del D.Lgs 231/2007, il quale prevede che non sia possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi, a qualsiasi titolo (e quindi a prescindere dal fatto che si sia verificato l’acquisto di un bene o di un servizio da parte del soggetto che effettua il trasferimento), in un’unica soluzione in contanti di importo pari o superiore a € 1.000.

I movimenti finanziari eccedenti tale limite dovranno essere eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.).

In estrema sintesi quindi:

a) il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a € 1.000;

b) gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a € 1.000 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

c) il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o riportati ad importi inferiori alla soglia di € 1.000 entro il 31.12.2011.

Va tenuto presente che il limite riguarda il valore complessivo del trasferimento e trova applicazione anche per le c.d. “operazioni frazionate”, ossia per quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati. Ciò significa che qualora il corrispettivo relativo all’acquisto di un bene o servizio venga   convenuto per importo superiore a € 1.000, non potrà esser corrisposto in più tranche utilizzando i contanti, gli assegni trasferibili o i titoli al portatore, pena la violazione delle disposizioni di legge.

Novità di rilievo introdotta dall’art. 51 del D.L. n. 201/2011 è la previsione che impone ai professionisti (commercialisti, notai, avvocati, CED, etc) ed ai revisori contabili (ossia a tutti i soggetti tenuti all’osservanza della normativa antiriciclaggio) di dare comunicazione entro trenta giorni al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed all’Agenzia delle Entrate (che attiverà i conseguenti controlli di natura fiscale), delle infrazioni alle norme che limitano l’uso del contante e di libretti o titoli al portatore,  di cui abbiano avuto notizia nell’ambito delle proprie attribuzioni ed attività.

A carico dei sopra citati soggetti, in caso di omessa comunicazione, è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa, la cui misura può variare dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione, senza possibilità per il soggetto di usufruire del pagamento di una somma in misura ridotta, così come stabilito dalle disposizioni contenute nell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Appare quindi di tutta evidenza la necessità, soprattutto per chi svolge attività d’impresa o di lavoro autonomo, di:

1) rispettare le disposizioni di legge, onde evitare che sia il proprio commercialista o professionista a dover effettuare la segnalazione;

2) presentare in banca apposita distinta di versamento nella quale vengano riepilogati gli incassi (se afferenti a fatture di importo inferiore ad € 1.000) con indicazione del soggetto che ha effettuato il pagamento e della/e fattura/e di riferimento.   

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