F24 dal 1° ottobre 2014

F24 dal 1° ottobre 2014

Nuove modalità di versamento per chi deve pagare con il modello F24.

A partire dal 1° ottobre 2014, infatti, le limitazioni imposte dal 1° gennaio 2007 ai soggetti IVA e relative all’obbligo per quest’ultimi di invio telematico del modello, saranno estese anche alle persone fisiche.

In particolare non si potrà più andare fisicamente in banca o in posta (o presso uno sportello di Equitalia), per effettuare il pagamento dei modelli F24 se gli importi risulteranno essere superiori a € 1.000 o se verranno utilizzati crediti d’imposta in compensazione.

Questo è quanto stabilisce l’articolo 11 del Decreto Legge n. 66 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014 e noto come decreto “Bonus Irpef”.

Nello specifico, l’art. 11 introduce specifiche limitazioni alle modalità di presentazione dei modd. F24, differenziate a seconda che gli stessi risultino:

“a zero”, per effetto di compensazioni;

“a debito”, per effetto di compensazioni;

– di importo superiore a 1.000 in assenza compensazioni.

 Nella prima ipotesi, ai sensi della lett. a) del comma 2 del citato art. 11, il mod. F24 che, per effetto di compensazioni, presenta un saldo a zero va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).

In pratica il mod. F24 con saldo zero potrà essere presentato utilizzando uno dei seguenti strumenti:

– F24 online: cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso di “pincode” di abilitazione; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute. Per l’F24 online è necessario scaricare un apposito software.

– F24 web: è utilizzabile da qualsiasi soggetto abilitato ai servizi telematici e consente al contribuente di compilare e trasmettere l’ordine di addebito all’Agenzia senza disporre di alcun software specifico.

– F24 cumulativo: tale strumento è utilizzabile esclusivamente dagli intermediari abilitati a Entratel per trasmettere telematicamente i modd. F24 in nome e per conto dei propri clienti.

In tal caso il pagamento può essere effettuato o sul c/c postale o bancario dei singoli clienti, ovvero sul c/c postale o bancario dell’intermediario.

Non sarà quindi più possibile presentare i modelli F24 in formato cartaceo o in via telematica avvalendosi dei sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste

 Nella seconda ipotesi, ossia di F24 con un saldo finale positivo, ma nel quale sono presenti a credito utilizzati in compensazione parziale del debito, il mod. F24 dovrà essere presentato esclusivamente mediante le seguenti forme alternative:

  • tramite F24 online / F24 Web / F24 cumulativo
  • tramite i sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste e agenti della riscossione.

Di conseguenza, per tale fattispecie, in aggiunta alle modalità di invio sopra esaminate (F24 “a zero” con compensazioni), può essere utilizzato il servizio di remote / home banking.

 Nella terza ipotesi, il mod. F24 che evidenzia un importo a debito superiore ad € 1.000,00 oppure che comprenda più importi a debito che, sommati, danno un saldo finale superiore ad € 1.000,00, dovrà essere presentato esclusivamente mediante le seguenti forme alternative:

  • tramite F24 online / F24 Web / F24 cumulativo
  • tramite i sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste e agenti della riscossione.

Il mod. F24 non può essere presentato in forma “cartacea”.

 Da quanto sopra esposto si evince che il mod. F24 in formato cartaceo potrà esser presentato, dai contribuenti privati, agli sportelli delle banche, Poste o Equitalia solo se lo stesso presenta un saldo finale pari o inferiore ad € 1.000,00, senza la presenza di alcuna compensazione.

Per un prospetto riepilogativo delle modalità di versamento cliccare Tabella F24

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