Comunicazione operazioni superiori a € 3.000

Comunicazione operazioni superiori a € 3.000

Per effetto dell’art. 21 del D.L. 78/2010, è stato introdotto un  nuovo adempimento per i soggetti passivi dell’IVA che effettuano cessioni di beni e  prestazioni di servizi, per le quali, nel corso del periodo d’imposta, i corrispettivi hanno superato la soglia di € 3.000, al netto dell’imposta applicata. Soglia elevata a € 3.600, comprensiva dell’imposta sul valore aggiunto, per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione.

Risultano quindi obbligati alla nuova comunicazione i soggetti titolari di partita Iva  (professionisti, ditte individuali e società) che effettuano operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi o che le ricevono da e verso operatori nazionali ed internazionali e che siano rilevanti ai fini Iva.

Oggetto della comunicazione saranno:

– in caso di emissione di fattura, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, per le quali i corrispettivi dovuti, sono di importo pari o superiore a euro tremila al netto dell’imposta sul valore aggiunto;

– nell’ipotesi di emissione di scontrino o ricevuta fiscale, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali il corrispettivo dovuto,  al lordo dell’imposta sul valore aggiunto applicata, è pari o superiore a euro tremilaseicento;

– i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti, dai quali derivano corrispettivi periodici, saranno oggetto di comunicazione qualora l’operazione da comunicare riguardi  corrispettivi dovuti in un anno solare  complessivamente di importo pari o superiore a euro tremila.

Si evidenzia inoltre che qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.

Parimenti in caso di corrispettivo frazionato (acconti e saldo) si dovrà valutare l’importo complessivo del corrispettivo pattuito al fine di verificare il superamento delle soglie.

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

– le importazioni;

– le esportazioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list;

– le operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. (tra le altre, le comunicazioni degli operatori finanziari, degli amministratori di condominio, quelle relative a contratti di assicurazione e di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, di servizi idrici e del gas);

– le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, certificate da scontrino o ricevuta fiscale, effettuate fino al 30 aprile 2011.

Contenuto della comunicazione

La comunicazione (annuale) dovrà riportare ogni singola operazione (a meno che più operazioni non siano collegate tra loro).

Per ciascuna operazione si dovrà indicare;

a)     l’anno di riferimento dell’operazione;

b)     la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;

c)     per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, si dovranno fornire  i propri dati, comprensivi di cognome  e nome (se persona fisica), luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale (trattasi dei dati richiesti dall’articolo 4, del Dpr 605/73);

d)     i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, e l’importo dell’imposta sul valore aggiunto applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti;

e)     per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l’obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto applicata.

Mette conto evidenziare che per i professionisti la comunicazione riguarderà gli onorari, rimanendo esclusi in tal modo il contributo integrativo previdenziale, l’Iva ed eventuali rimborsi o anticipi di spese.

Alla luce di quanto richiesto dalla comunicazione, va prestata massima attenzione in sede di acquisizione dei dati del cliente e/o fornitore, soprattutto in caso di persone fisiche (per le quali si consiglia di ottenere e conservare copia di un documento d’identità e del codice fiscale).

Modalità e termini di presentazione

La  trasmissione della comunicazione sarà annuale e dovrà avvenire tramite il servizio telematico Entratel ovvero Internet (Fisconline).

Il termine per l’invio è stabilito entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.

Regole per il 2010

Per il solo periodo d’imposta 2010 è previsto che la soglia oltre la quale scatta l’obbligo di inserire l’operazione nella comunicazione è elevata  da € 3.000 a € 25.000.

Inoltre si sottolinea che la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione. Ne consegue quindi che non dovranno essere segnalate le operazioni dirette a consumatori finali (non dotati di partita iva).

Il termine di scadenza per l’invio della comunicazione relativa al 2010 è differito al 31 ottobre 2011.

Finalità

Va rilevato che questo nuovo adempimento rientra tra le misure adottate  dall’Amministrazione finanziaria per la lotta all’evasione. Lo spesometro altro non è che un sistema informatico che consente al fisco di controllare le spese effettuate dai singoli  cittadini attivando gli accertamenti fiscali sui potenziali evasori.                           

Attraverso il codice fiscale dell’acquirente, lo spesometro registrerà tutte le spese superiori  all’importo di € 3.000 euro con fattura o di € 3.600 euro senza fattura (con scontrino o ricevuta fiscale), e tramite uno speciale algoritmo informatico farà partire l’accertamento fiscale sintetico su tutti i contribuenti che hanno fatto spese al di sopra del tenore economico dichiarato al fisco.

2 Comments

  1. la legge parla di professionisti,ditte individuali e società, ma una Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla FIPAV in contabilità (legge 398) iscritta al Reg.Nazionale del CONI che ha inviato nel dicembre del 2009 il Modello EAS con il quale vengono comunicati i proventi per la sponsorizzazione e la pubblicità e tale Modello non deve essere riproposto se nell’esercizio successivo non cambiano detti proventi.Suppongo che per dette Ass. Sportive non sussista l’obbligo di invio delle fatture emesse per importi pari o superiori ad e 3000,00 iva esclusa.

    • studiovergerio

      Con il provvedimento del Direttore dell’ Agenzia delle entrate del 22.12.2010 (prot. n. 2010/184182), nel dare attuazione alle disposizioni previste dal D.L. 78/2010 in tema di comunicazione all’Amministrazione
      finanziaria delle operazioni di ammontare non inferiore a euro 3.000, sono stati individuati i soggetti obbligati a tale comunicazione.

      In base alla norma sono tenuti all’onere dichiarativo tutti i soggetti passivi Iva (imprese, lavoratori autonomi, enti commerciali e anche non commerciali, se dotati di partita Iva, ecc.) che effettuano operazioni rilevanti per un ammontare pari o superiore alla soglia di legge.
      Fra gli obbligati sono compresi anche i non residenti dotati di partita Iva italiana (acquisita mediante nomina di un rappresentante fiscale o tramite identificazione diretta), nonché le stabili organizzazioni in territorio nazionale di operatori esteri.

      Inoltre, fra coloro che sono tenuti all’adempimento sembra rientrino anche gli aderenti al regime delle nuove iniziative produttive (art. 13, L. 388/2000), ma non i contribuenti minimi (art. 1, co. 96 e segg., L. 244/2007), i quali, non addebitando l’Iva in fattura, non dovrebbero considerarsi soggetti all’obbligo di cui trattasi, similmente a quanto stabilito dalla C.M. 21.10.2010, n. 53/E, in tema di comunicazioni black list.
      Per quanto sopra esposto, si ritiene che anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche debbano soggiacere a tale obbligo di comunicazione, in quanto titolari di partita IVA ed obbligati all’emissione di documento fiscale soggetto ad IVA per i proventi commerciali conseguiti nell’ambito dell’attività istituzionale (pubblicità, sponsorizzazioni, etc).

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