Responsabilità solidale committente, appaltatore e subappaltatore.

Responsabilità solidale committente, appaltatore e subappaltatore.

Con il D.L. 83/2012 è stato modificato il D.L. 223/2006 in materia di responsabilità solidale sugli appalti e subappalti.  A tale riguardo si evidenzia come la nuova disciplina si applica a decorrere dall’11 ottobre, in relazione ai contratti di appalto o subappalto stipulati a far data dal 12 agosto 2012.

L’ambito di applicazione della nuova disposizione è molto ampio in quanto interessa tutti i settori senza limitazioni di sorta.  Rientrano in tale disciplina, per esempio, i contratti aventi ad oggetto la costruzione di immobili e di impianti particolari, ma anche quelli aventi ad oggetto la pulizia periodica di uffici e fabbriche.

L’adempimento al quale sono chiamati ad assolvere gli appaltatori è quello della verifica del corretto versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.   In particolare si ha:

A)    RAPPORTO APPALTATORE CON SUB-APPALTATORE (art. 35, comma 28)

In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, per l’importo dei versamenti all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’IVA dovuti dal subappaltatore all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.

In sostanza se viene, ad esempio subappaltato un lavoro o un servizio, il cui corrispettivo è di Euro 5.000,00, si ha che l’appaltatore è responsabile in solido (e quindi può essere chiamato a pagare), se il subappaltatore non paga le ritenute e l’IVA all’Erario concernenti il sub-appalto fino alla concorrenza massima di Euro 5.000,00.

La norma prevede che la responsabilità solidale dell’appaltatore viene meno se, prima di corrispondere il corrispettivo, si ottiene:

  • dal subappaltatore la documentazione attestante che gli adempimenti (versamenti di ritenute e di IVA) scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti;
  • ovvero, si riceve asseverazione da parte di un responsabile CAF-imprese o professionista abilitato, circa il regolare assolvimento degli obblighi tributari;
  • oppure, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.

In particolare la dichiarazione sostitutiva deve:

–          indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa (articolo 7 del D.L. n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;

–          indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;

–          ritirare gli estremi del modello F24 con i quali i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;

–          contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

L’appaltatore che non ottiene dal subappaltatore la documentazione o l’asseverazione o la dichiarazione sostitutiva, può sospendere il pagamento del corrispettivo pattuito.

B)    RAPPORTI COMMITTENTE CON APPALTATORE (art. 25, comma 28 bis)

Nell’ipotesi in cui un committente commissioni ad un appaltatore un lavoro o un servizio il committente, prima del pagamento del corrispettivo dovuto, deve ottenere la documentazione dall’appaltatore che ha regolarmente effettuato il versamento all’Erario delle ritenute sul reddito di lavoro dipendente e dell’IVA che sono scaduti alla data in cui viene effettuato il pagamento.

Se non ottiene la documentazione il committente è autorizzato a sospendere il pagamento.   Il committente, pur non essendo corresponsabile, in mancanza della documentazione attestante la correttezza dei versamenti dell’IVA e delle ritenute dell’appaltatore, viene sanzionato, in caso di omissione del versamento, con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro5.000,00 aEuro 200.000,00.

         Le disposizioni di cui sopra (appalto / subappalto e committente / appalto) si applicano ai contratti di appalto o di committenza per opere e forniture di servizi conclusi da soggetti (entrambi) la cui attività è rilevante ai fini IVA, con espressa esclusione quindi dei casi nei quali uno dei soggetti è un privato (in quanto quest’ultimo non opera in regime IVA).

La responsabilità dura 2 anni dalla cessazione dell’appalto e non si applica qualora si dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento.

Merita qui evidenziare che le nuove disposizioni di legge introducono ulteriori obblighi in capo alle imprese di difficile applicazione, tenuto conto che non vengono individuati gli strumenti mediante i quali possa esercitarsi il controllo nei confronti dell’appaltatore e dei subappaltatori.

          Non esiste, infatti, una certificazione delle ritenute effettuate e dell’IVA incassata relativamente a ciascun appalto o subappalto, cosicché, di fatto, l’esimente non opera mai. Inoltre in alcuni settori (edilizia e pulizie), i lavoratori vengono spesso utilizzati contemporaneamente in più cantieri o luoghi, mentre i versamenti delle ritenute sono, come noto, mensili e riferiti a tutti i dipendenti in forza presso l’impresa.

Non è nemmeno ipotizzabile l’istituzione, in futuro, di modelli di versamento delle ritenute e dell’IVA separati per ciascun cantiere (F24 specifico per ogni cantiere), che complicherebbe in maniera inverosimile gli adempimenti delle imprese, in controtendenza alle esigenze di semplificazione, obiettivo ultimo dello stesso D.L. 16/2012.

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