Nuova aliquota ordinaria IVA al 21%.

Nuova aliquota ordinaria IVA al 21%.

Per effetto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, entrano in vigore, a partire da sabato 17 settembre, le modifiche apportate dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148 al D.L. 13 agosto 2011 n. 138.

Tra le novità introdotte da tale legge vi è l’innalzamento dell’aliquota ordinaria IVA dal 20 al 21%, con modifica quindi dell’art. 16 del DPR 633/72, il quale nella novellata formulazione dispone testualmente che “L’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell’operazione”.

Ricordiamo che l’innalzamento riguarda solo l’aliquota ordinaria, mentre restano invariate le aliquote ridotte del 4 e del 10%.

Ai fini della corretta applicazione della nuova aliquota occorre prestare attenzione al momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA.

E quindi si dovrà aver riguardo:

– per le cessioni di beni mobili alla data della consegna o della spedizione;

– per le cessioni di beni immobili alla data del rogito notarile di stipula della compravendita;

– per le cessioni di beni (mobili e immobili) soggette ad effetti costitutivi o traslativi differiti, rispetto alla consegna o stipula, si dovrà aver riguardo al momento in cui tali effetti si producono, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;

– per le prestazioni di servizi al momento del pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.

Particolare attenzione dovranno prestare poi i soggetti IVA può ricorrere alla fatturazione differita, ossia alla fatturazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni nel caso in cui gli stessi siano accompagnati dal DDT. In tali ipotesi si dovranno applicare aliquote Iva differenziate e precisamente l’aliquota ordinaria del 20%, se la consegna o spedizione dei beni è avvenuta entro il 16 settembre e del 21% se avvenuta a partire dal 17 settembre.

Sottolineiamo altri tre aspetti fondamentali attinenti all’applicazione dei principi generali del tributo, che riguardano gli acconti pagati prima del 17 settembre, le note di variazione emesse dal 17 settembre ed i corrispettivi

Relativamente agli acconti incassati prima dell’entrata in vigore della legge, si dovrà emettere fattura con aliquota del 20%, mentre la fattura finale dovrà prevedere l’applicazione dell’aliquota del 21% sull’imponibile residuo.

Per quanto attiene alle note di accredito e/o addebito relative a fatture già emesse, il documento  emesso ex art. 26 D.P.R. 633/72 continuerà a riportare l’aliquota indicata nel documento al quale si riferisce, dato che determina la variazione della base imponibile a suo tempo calcolata.

Infine, i soggetti che effettuano operazioni senza obbligo di emissione della fattura, con annotazione nel registro dei corrispettivi, dovranno far aggiornare il registratore di cassa al fine di prevedere la modifica d’aliquota ed istituire un’ulteriore colonna per distinguere gli importi da scorporare al 20% da quelli che comprendono l’Iva al 21%.

Mette conto evidenziare che, se prima dell’effettuazione dell’operazione viene emessa la fattura, l’operazione si considera “effettuata” ai fini dell’imposta, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura e quindi è possibile applicare l’aliquota del 20% a condizione che la fattura venga emessa e registrata nel relativo registro (delle fatture emesse o dei corrispettivi) prima del 17 settembre.

7 Comments

  1. maria sole zucchi

    Potreste dirmi se la ritenuta d’acconto rimane al 20% o scatta anche lei al 21%?
    grazie

    • studiovergerio

      La legge di conversione del D.L. 138/2011 ha modificato esclusivamente l’aliquota ordinaria IVA.
      La ritenuta d’acconto su compensi di lavoro autonomo rimane invariata nell’attuale misura del 20% del compenso imponibile.

  2. giuseppe zuddas

    La mia domanda è banale, ma per precauzione prima di spendere soldi nei centri assistenza e volere forse sfidare la guardia di finanza credo non aver capito la legge. Nel mio caso sono responsabile di una parafarmacia in cui uso un registrattore di cassa e un registro dei corrispettivi, ogni sera compilo il registro sulla base della chiusura di cassa di fine sera. Il compito del registrattore di cassa e di farmi i conti separati di tre aliquote una al 4% una 10% e una 20%.
    Ora circola la voce che il registro dei corrispettivi a partire dal 17 novembre aggiunge una nuova aliquota al 21% mentre per i mesi seguenti novembre ne scomparira quella al 20%.
    Visto che il commercialista calcola le somme dovute al fisco solo usando le pagine del registro dei corrispettivi che senso ha adeguare una macchina come il registrattore di cassa e fargli cambiare la voce passando da 20% a 21% ?
    Io dalla chiusura serale del registrattore di cassa alla voce 20% faccio corrispondere nel registro dei corrispettivi la colonna 21% e questo dal 17 novembre in poi.
    In conclusione per adeguare la macchina in un centro assistenza hanno chiesto 60 euro.
    cordiali saluti Giuseppe Zuddas Capoterra (CA)

    • studiovergerio

      Comprendo il suo disappunto per il costo, ma l’adeguamento del registratore di cassa alla previsione della nuova aliquota iva del 21% risponde ad un obbligo amministrativo. La stessa Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che nella prima fase di applicazione della nuova aliquota, in considerazione delle possibili difficoltà nell’eseguire l’aggiornamento del registratore in tempo reale, ha escluso sanzioni qualora si provveda alla liquidazione (scorporo) dell’iva con il metodo matematico tenendo conto dell’aliquota corretta del 21%.

  3. sebastiano

    salve vorrei sapere avendo una torrefazione di caffe’ l’aliquota iva per cio ‘ che concerne il caffe’ torrefatto. cordiali saluti

    • studiovergerio

      Il caffè, anche torrefatto o decaffeinato, ed i succedanei del caffè in qualsiasi proporzione sono soggetti all’aliquota iva del 21% dal 17 settembre 2011 (prima di tale data le cessioni erano soggette all’aliquota del 20%).

      • sebastiano

        GRAZIE DELL’INFORMAZIONE. IL DUBBIO MI ERA VENUTO VEDENDO ALCUNE AZIENDE CONCORRENTI CHE FATTURANO IL CAFFE’ AL BAR CON IVA AL 10% CON COMODATO D’USO DI MACCHINE DA CAFFE’ ESPRESSO. C’E QUALCOSA IN MERITO?
        CORDIALI SALUTI

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