Fiere intracomunitarie – Disciplina IVA

Fiere intracomunitarie – Disciplina IVA

Dal 1° gennaio 2011, per effetto della nuova disciplina dettata dall’art. 7-quinquies, nel testo sostituito, da tale data, dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 18/2010, è cambiato il criterio di localizzazione delle prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nelle quali rientrano anche i servizi per le imprese relativi alle fiere ed esposizioni.

Fino al 31 dicembre 2010, le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese le fiere ed esposizioni, le prestazioni degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessori alle precedenti, si consideravano effettuate nel territorio dello Stato quando materialmente svolte nel territorio stesso. Analogo trattamento subivano anche le prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché per le relative prestazioni accessorie.

In pratica un’impresa italiana che partecipava ad una fiera espositiva in un Paese comunitario, riceveva dal fornitore la fattura con l’addebito dell’imposta dovuta in detto Paese, con possibilità di chiedere il rimborso, sussistendone i presupposti di legge, attraverso la procedura di cui all’art. 38-bis1, D.P.R. n. 633/72.

Qualche dubbio applicativo riguardava però l’applicazione del suindicato criterio ai servizi accessori (si pensi ad un’impresa italiana che, per conto di un’altra impresa italiana espositrice, realizzava l’allestimento dello stand fieristico in Germania). In tale ipotesi non era chiaro se l’impresa, che realizzava l’allestimento, dovesse addebitare l’iva tedesca (con conseguente obbligo di identificarsi in Germania), trattandosi di un servizio oggettivamente accessorio alla prestazione principale (fiera in Germania), ovvero l’iva italiana in base alla regola generale del luogo del committente, posto che la prestazione accessoria era resa e utilizzata da un soggetto diverso dal fornitore della prestazione principale.

Dal 1° gennaio scorso, la nuova disciplina ha previsto lo sdoppiamento dei servizi prevedendo:

a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte.

La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie;

b) le prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.

La seconda categoria continua quindi ad essere oggettivamente disciplinata dal criterio speciale del luogo di esecuzione della manifestazione, mentre la prima categoria segue tale criterio solo se il committente non è un soggetto passivo d’imposta, mentre in caso contrario segue la regola generale dell’art. 7-ter.

L’impresa italiana che partecipa ad una fiera in Germania riceverà ora dal fornitore tedesco una fattura senza l’addebito dell’iva tedesca, in relazione alla quale dovrà procedere all’applicazione dell’imposta nazionale, con il meccanismo dell’inversione contabile (integrazione della fattura del fornitore ovvero autofattura) ed alla presentazione del modello Intrastat delle prestazioni di servizi ricevute.

Riassumendo quindi, dal 1° gennaio 2011 si avrà:

 

Prestazione Committente Criterio territorialità
Servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese fiere ed esposizioni, prestazioni degli organizzatori di dette attività, nonché servizi accessori

Soggetto passivo

  Privato

Regola generale (sede del committente)

Luogo di esecuzione

Servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche,educative, ricreative e simili, e relative prestazioni accessorie

  Irrilevante Luogo di esecuzione

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