Conti correnti sotto la lente dell’Agenzia delle Entrate

Conti correnti sotto la lente dell’Agenzia delle Entrate

Come è noto, l’art. 11, commi 2, 3 e 4 del DL n. 201/2011 (cosiddetto “Decreto Salva Italia”),  nell’ambito della lotta all’evasione, ha imposto agli operatori finanziari (Banche, Assicurazioni, etc.), con decorrenza dal 1° gennaio 2012, l’obbligo di comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni che interessano i rapporti intrattenuti con i contribuenti e ogni informazione relativa ai medesimi rapporti strettamente necessaria ad effettuare controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie medesime.

In pratica quindi tutti gli operatori finanziari dovranno comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria:

– le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di natura finanziaria effettuati dai contribuenti per conto proprio ovvero per conto o per nome di terzi;

– ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessari ai fini dei controlli fiscali;

– l’importo delle operazioni finanziarie.

Si tratta di una novità di grande rilievo perché gli operatori finanziari, fino ad ora, erano tenuti solamente a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi (compreso il codice fiscale) di ogni soggetto che intratteneva con loro qualsiasi rapporto di natura finanziaria.

Mette conto evidenziare tuttavia che le informazioni acquisite dall’Agenzia delle Entrate saranno utilizzate, in prima battuta, per l’individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.

In sostanza, eccezion fatta per l’utilizzo appena esposto, l’Agenzia delle Entrate non potrà automaticamente utilizzare i dati contabili, acquisiti dalle comunicazioni effettuate dagli operatori finanziari, per giustificare e motivare eventuali accertamenti fiscali.

Per un eventuale accertamento l’Amministrazione finanziaria dovrà tassativamente ottenere la preventiva autorizzazione del Direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate o del Direttore regionale della stessa ovvero, per il corpo della Guardia di Finanza, del Comandante regionale.

Ma una volta ottenuto  potrà utilizzare i dati contabili, comunicati all’Anagrafe tributaria, per richiedere agli operatori finanziari i dati, le notizie ed i documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi.

Appare di tutta evidenza che la massa di dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate verrà utilizzata per una più efficace azione di contrasto all’evasione, in particolare i controlli avverranno utilizzando il meccanismo del redditometro.

Così, dall’incrocio delle informazioni in capo ai soggetti e soprattutto in capo alla loro dichiarazione dei redditi, in caso di incongruenze, la persona fisica, l’azienda o la partita Iva sarà chiamata dall’Ufficio a dare conto e a giustificare il disallineamento, con l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente in sede di difesa.

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