Chiarimenti sull’autorizzazione per operazioni intracee

Chiarimenti sull’autorizzazione per operazioni intracee

Come è noto, dal 28 febbraio 2011 i soggetti nazionali che intendono porre in essere operazioni di acquisto e cessione intracomunitarie devono risultare iscritti nella banca dati Vies.

Le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di inclusione nel suindicato archivio, nonché le procedure adottate dall’Agenzia delle entrate per il controllo, il diniego o la revoca dell’autorizzazione sono contenute nei due provvedimenti emanati il 29.12.2010 (vd. articolo Obbligo autorizzazione per operazioni intracee).

Si ritiene qui opportuno evidenziare alcuni aspetti, ad integrazione di quanto esposto, frutto dei chiarimenti e dei comunicati stampa dell’Agenzia delle entrate, e precisamente:

a) i soggetti che, in base ai criteri stabiliti dai Provvedimenti del 29.12.2010, saranno esclusi dall’archivio entro il 28 febbraio 2011, qualora intendano effettuare operazioni intracomunitarie devono chiedere di essere autorizzati presentando apposita istanza ad un ufficio dell’Agenzia delle entrate. A tal riguardo appare di tutta evidenza l’opportunità di presentare quanto prima tale istanza, anche in considerazione dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria nel corso del forum del 14.01.2011. 

L’Agenzia ha infatti chiarito che se alla data di conclusione delle procedure di esclusione (entro il 28 febbraio 2011) saranno decorsi trenta giorni dalla richiesta di permanenza in archivio, il contribuente sarà confermato, senza soluzione di continuità, nella banca dati Vies, risultando quindi legittimato ad effettuare operazioni intracomunitarie anche nel suddetto periodo (01.01.2011 – 28.01.2011).

Qualora invece, alla data di conclusione delle procedure, non sono ancora trascorsi trenta giorni dalla richiesta, il contribuente sarà escluso dall’archivio per esservi poi riammesso al trentunesimo giorno. In tale ipotesi, quindi, nel periodo antecedente non potranno esser effettuate operazioni intracomunitarie;

b) l’istanza di richiesta autorizzazione può esser presentata presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate.

Inoltre con il comunicato stampa del 26 gennaio 2011 è stato chiarito che la stessa potrà esser trasmessa anche per posta, inviando una raccomandata, unitamente alla copia fotostatica di un documenti d’identità, alla Direzione Provinciale competente per le attività di controllo;

c) posto che il termine del 28 febbraio 2011 segna, letteralmente, la conclusione della procedura di ripulitura degli archivi, potrebbe verificarsi il caso che un contribuente veda “lavorata” la propria posizione nei prossimi giorni con possibile esclusione dall’archivio.

A tal riguardo si consiglia quindi di monitorare costantemente la propria inclusione nell’archivio Vies, avendo cura di stampare l’esito dell’interrogazione (quest’ultima riporta infatti la data e l’ora della richiesta).

Già dal 1° febbraio l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione sul proprio sito Internet (www.agenziaentrate.gov.it) un servizio che permetterà di consultare l’elenco delle partite Iva che, alla data del 30 gennaio 2011 risultano in possesso dei requisiti per rientrare nel Vies;

d) l’effettuazione di operazioni intracomunitarie in carenza di autorizzazione presenta aspetti che meritano di esser attentamente valutati.

Sebbene l’art. del DL 78/2010 non preveda una specifica sanzione per la violazione di effettuazione di operazioni intracee in difetto di autorizzazione, oltre alle conseguenze legate ai comportamenti posti in essere abusivamente, si ritiene che la citata violazione possa essere ricondotta nell’art. 11, lett. a ), del D.Lgs 471/97.

Come segnalato dalla stampa specializzata, il contribuente che effettua acquisti intracomunitari senza l’iscrizione alla banca Vies, dovendo considerarsi comunque un soggetto passivo d’imposta – anche se non autorizzato-, pur pagando l’Iva al fornitore comunitario, potrebbe vedersi legittimamente richiesta dall’Amministrazione finanziaria anche l’imposta iva nazionale in base ai principi generali.

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