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	<title>Studio Commercialistico</title>
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	<description>Dr. Pierpaolo Vergerio Reghini</description>
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		<title>Conti correnti sotto la lente dell&#8217;Agenzia delle Entrate</title>
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		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 09:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studiovergerio</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Comunicazione rapporti finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Conti correnti]]></category>
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		<description><![CDATA[Come è noto, l’art. 11, commi 2, 3 e 4 del DL n. 201/2011 (cosiddetto “Decreto Salva Italia”),  nell’ambito della lotta all’evasione, ha imposto agli operatori finanziari (Banche, Assicurazioni, etc.), con decorrenza dal 1° gennaio 2012, l’obbligo di comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni che interessano i rapporti intrattenuti con i contribuenti e ogni informazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Come è noto, l’art. 11, commi 2, 3 e 4 del DL n. 201/2011 (cosiddetto “Decreto Salva Italia”),  nell’ambito della lotta all’evasione, ha imposto agli operatori finanziari (Banche, Assicurazioni, etc.), con decorrenza dal 1° gennaio 2012, l’obbligo di comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni che interessano i rapporti intrattenuti con i contribuenti e ogni informazione relativa ai medesimi rapporti strettamente necessaria ad effettuare controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie medesime. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">In pratica quindi tutti gli operatori finanziari dovranno comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">- le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di natura finanziaria effettuati dai contribuenti per conto proprio ovvero per conto o per nome di terzi;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">- ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessari ai fini dei controlli fiscali;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">- l’importo delle operazioni finanziarie.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Si tratta di una novità di grande rilievo perché gli operatori finanziari, fino ad ora, erano tenuti solamente a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi (compreso il codice fiscale) di ogni soggetto che intratteneva con loro qualsiasi rapporto di natura finanziaria.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Mette conto evidenziare tuttavia che le informazioni acquisite dall’Agenzia delle Entrate saranno utilizzate, in prima battuta, per l’individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">In sostanza, eccezion fatta per l’utilizzo appena esposto, l’Agenzia delle Entrate non potrà automaticamente utilizzare i dati contabili, acquisiti dalle comunicazioni effettuate dagli operatori finanziari, per giustificare e motivare eventuali accertamenti fiscali. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Per un eventuale accertamento l’Amministrazione finanziaria dovrà tassativamente ottenere la preventiva autorizzazione del Direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate o del Direttore regionale della stessa ovvero, per il corpo della Guardia di Finanza, del Comandante regionale. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Ma una volta ottenuto  potrà utilizzare i dati contabili, comunicati all’Anagrafe tributaria, per richiedere agli operatori finanziari i dati, le notizie ed i documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Appare di tutta evidenza che la massa di dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate verrà utilizzata per una più efficace azione di contrasto all’evasione, in particolare i controlli avverranno utilizzando il meccanismo del redditometro. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Così, dall’incrocio delle informazioni in capo ai soggetti e soprattutto in capo alla loro dichiarazione dei redditi, in caso di incongruenze, la persona fisica, l’azienda o la partita Iva sarà chiamata dall’Ufficio a dare conto e a giustificare il disallineamento, con l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente in sede di difesa.</span></p>
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		<title>Nuovo tasso legale al 2,5%</title>
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		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studiovergerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[percentuale tasso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso interesse]]></category>
		<category><![CDATA[Tasso legale]]></category>

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		<description><![CDATA[Il DM 12 dicembre 2011 ha elevato l’aliquota del tasso legale di un punto percentuale, rispetto alla precedente dell’1,5%, con la conseguenza che dal 1° gennaio 2012 si applica il tasso di interesse legale (ex art. 1284 c.c.) nella nuova misura del 2,5% in ragione d’anno Giova qui ricordare che il tasso aveva già subìto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Il DM 12 dicembre 2011 ha elevato l’aliquota del tasso legale di un punto percentuale, rispetto alla precedente dell’1,5%, con la conseguenza che dal <strong>1° gennaio 2012</strong> si applica il <strong>tasso di interesse legale </strong>(<em>ex </em>art. 1284 c.c.) nella nuova misura del <strong>2,5%</strong> in ragione d’anno</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Giova qui ricordare che il tasso aveva già subìto un incremento dall’1% all’1,5% nel 2010, con validità dal 1° gennaio 2011.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Il nuovo tasso legale esplica effetti sul piano fiscale e contributivo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Relativamente agli aspetti fiscali l’aumento del tasso legale comporta un incremento degli importi dovuti in caso di <strong>ravvedimento operoso </strong>(art. 132 del DLgs. n. 472/1997), ossia dell’istituto mediante il quale è possibile regolarizzare i versamenti omessi, insufficienti o tardivi, beneficiando di una sanzione ridotta. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">In sede di calcolo degli interessi di mora, da versarsi contestualmente al tributo ed alla sanzione ridotta, il contribuente dovrà tener conto del tasso legale applicabile fra la data entro cui doveva essere effettuato l’adempimento e la data di effettivo pagamento.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">In pratica applicherà il tasso legale dell’<strong>1,5%</strong> fino al <span style="text-decoration: underline;">31 dicembre 2011</span>, e quello del <strong>2,5%</strong> dal <span style="text-decoration: underline;">1° gennaio 2012</span> fino alla data di versamento compresa.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Mette conto evidenziare che l’incremento del tasso d’interesse legale non ha alcun effetto di sorta sugli istituti deflattivi del contenzioso già perfezionatisi entro il 2011, in quanto il tasso legale da tenere in considerazione è quello dell’anno in cui viene perfezionato<strong> </strong>l’atto di adesione e rimane <strong>costante </strong>anche qualora il versamento rateale continui negli anni successivi (vd. Circ n. 28/2011 Agenzia delle Entrate).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Parimenti l’aumento <strong>non </strong>ha alcuna rilevanza per la rateizzazione dell’<strong>imposta sostitutiva </strong>dovuta per effetto della rivalutazione<strong> </strong>delle partecipazioni non quotate e dei terreni, in quanto la misura degli interessi non è legata al tasso legale e resta ferma al <strong>3%</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Si ricorda infine che la nuova aliquota del 2,5% esplica effetti sul calcolo degli interessi relativi ai capitali dati a mutuo (ad es. finanziamento soci), quando l’entità degli interessi non è determinata  per iscritto, e sugli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa, ,</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Per quanto attiene gli aspetti <strong>contributivi</strong>, l’aumento del tasso d’interesse legale riguarderà le <span style="text-decoration: underline;">sanzioni civili</span><strong> </strong>dovute per omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Tali sanzioni saranno quindi ridotte alla nuova misura del tasso legale al 2,5% dal 1° gennaio 2012, nelle ipotesi di oggettive incertezze per orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, oppure per il verificarsi di un fatto doloso di terzi (denunciato) o, ancora, nei casi di crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale con forte rilevanza socio-economica per la situazione occupazionale locale e per il contesto produttivo del settore. </span></p>
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		<title>Nuovi limiti uso contante</title>
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		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 22:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studiovergerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[antiriciclaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Contanti]]></category>
		<category><![CDATA[limite contanti]]></category>
		<category><![CDATA[limite denaro]]></category>

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		<description><![CDATA[Il cosiddetto “Decreto Salva Italia” emanato dal Governo Monti e pubblicato sul supplemento 251 alla Gazzetta Ufficiale 284 del 6 dicembre 2011, tra le varie misure, ha altresì previsto un abbassamento ulteriore della soglia per l’utilizzo del contante e dei titoli al portatore, fissandolo, a decorrere dal 6.12.2011, in € 1.000. Si ha quindi che, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Il cosiddetto “Decreto Salva Italia” emanato dal Governo Monti e pubblicato sul supplemento 251 alla Gazzetta Ufficiale 284 del 6 dicembre 2011, tra le varie misure, ha altresì previsto un abbassamento ulteriore della soglia per l’utilizzo del contante e dei titoli al portatore, fissandolo, a decorrere dal <span style="color: #0000ff;"><strong>6.12.2011</strong></span>, in € 1.000.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Si ha quindi che, al fine di realizzare un’efficace lotta all’antiriciclaggio e all’evasione, la maggior parte degli scambi finanziari devono avvenire tramite gli enti creditizi e finanziari, in modo da lasciare traccia negli archivi di tali enti, che le Autorità inquirenti potranno consultare ai fini delle indagini. </span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Le nuove disposizioni sono contenute nel novellato articolo 49 del D.Lgs 231/2007, il quale prevede che <span style="color: #0000ff;"><strong>non sia possibile</strong></span> effettuare pagamenti tra soggetti diversi, <span style="text-decoration: underline;">a qualsiasi titolo</span> (e quindi a prescindere dal fatto che si sia verificato l’acquisto di un bene o di un servizio da parte del soggetto che effettua il trasferimento), in un’<span style="color: #0000ff;"><strong>unica soluzione</strong> <strong>in contanti</strong></span> di importo <span style="color: #0000ff;"><strong>pari o superiore a € 1.000.</strong></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">I movimenti finanziari eccedenti tale limite <span style="color: #0000ff;"><strong>dovranno</strong></span> essere eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.).</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">In estrema sintesi quindi:</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">a) il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi <span style="color: #0000ff;"><strong>inferiori</strong></span> a € 1.000;</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">b) gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo <span style="color: #0000ff;"><strong>pari o superiore</strong></span> a € 1.000 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">c) il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o riportati ad importi <span style="color: #0000ff;"><strong>inferiori alla soglia</strong></span> di € 1.000 entro il <span style="color: #0000ff;"><strong>31.12.2011</strong></span>. </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Va tenuto presente che il limite riguarda il valore complessivo del trasferimento e trova applicazione anche per le c.d. <span style="color: #0000ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;">“operazioni frazionate”</span></strong></span>, ossia per quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati. Ciò significa che qualora il corrispettivo relativo all’acquisto di un bene o servizio venga   convenuto per importo superiore a € 1.000, non potrà esser corrisposto in più tranche utilizzando i contanti, gli assegni trasferibili o i titoli al portatore, pena la violazione delle disposizioni di legge.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Novità</strong></span> di rilievo introdotta dall’art. 51 del D.L. n. 201/2011 è la previsione che impone ai professionisti (commercialisti, notai, avvocati, CED, etc) ed ai revisori contabili (ossia a tutti i soggetti tenuti all’osservanza della normativa antiriciclaggio) di <span style="color: #0000ff;"><strong>dare comunicazione</strong></span> entro <span style="color: #0000ff;"><strong>trenta giorni</strong></span> al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed all’Agenzia delle Entrate (che attiverà i conseguenti controlli di natura fiscale), delle infrazioni alle norme che limitano l’uso del contante e di libretti o titoli al portatore,  di cui abbiano avuto notizia nell’ambito delle proprie attribuzioni ed attività. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">A carico dei sopra citati soggetti, in caso di omessa comunicazione, è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa, la cui misura può variare dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione, senza possibilità per il soggetto di usufruire del pagamento di una somma in misura ridotta, così come stabilito dalle disposizioni contenute nell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Appare quindi di tutta evidenza la necessità, soprattutto per chi svolge attività d’impresa o di lavoro autonomo, di: </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><span style="color: #0000ff;">1)</span> rispettare le disposizioni di legge, onde evitare che sia il proprio commercialista o professionista a dover effettuare la segnalazione;</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="color: #0000ff;">2)</span> presentare in banca apposita distinta di versamento nella quale vengano riepilogati gli incassi (se afferenti a fatture di importo inferiore ad € 1.000) con indicazione del soggetto che ha effettuato il pagamento e della/e fattura/e di riferimento.   </span></span></p>
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		<title>Nuova aliquota ordinaria IVA al 21%.</title>
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		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 10:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studiovergerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Per effetto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, entrano in vigore, a partire da sabato 17 settembre, le modifiche apportate dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148 al D.L. 13 agosto 2011 n. 138. Tra le novità introdotte da tale legge vi è l’innalzamento dell’aliquota ordinaria IVA dal 20 al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Per effetto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, entrano in vigore, a partire da sabato 17 settembre, le modifiche apportate dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148 al D.L. 13 agosto 2011 n. 138.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Tra le novità introdotte da tale legge vi è l’innalzamento dell’aliquota ordinaria IVA <strong>dal 20 al 21%, </strong>con modifica quindi dell’art. 16 del DPR 633/72, il quale nella novellata formulazione dispone testualmente che “L’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell’operazione”.<strong></strong></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Ricordiamo che l’innalzamento riguarda solo l’aliquota ordinaria, mentre restano invariate<strong> </strong>le aliquote ridotte del<strong> </strong>4 e del 10%. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Ai fini della corretta applicazione della nuova aliquota occorre prestare attenzione al momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">E quindi si dovrà aver riguardo:</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">- per le cessioni di beni mobili <strong>alla data </strong>della <strong>consegna</strong> o della <strong>spedizione</strong>;</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">- per le cessioni di beni immobili alla <strong>data</strong> del rogito notarile di stipula della compravendita;</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">- per le cessioni di beni (mobili e immobili) soggette ad effetti costitutivi o traslativi differiti, rispetto alla consegna o stipula, si dovrà aver riguardo al momento in cui tali effetti si producono, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">- per le prestazioni di servizi al <strong>momento del pagamento</strong> del corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Particolare attenzione dovranno prestare poi i soggetti IVA può ricorrere alla <strong>fatturazione differita,</strong> ossia alla fatturazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni nel caso in cui gli stessi siano accompagnati dal DDT. In tali ipotesi si dovranno applicare aliquote Iva differenziate e precisamente l’aliquota ordinaria del 20%, se la consegna o spedizione dei beni è avvenuta entro il 16 settembre e del 21% se avvenuta a partire dal 17 settembre.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Sottolineiamo altri tre aspetti fondamentali attinenti all’applicazione dei principi generali del tributo, che riguardano gli <strong>acconti</strong> pagati prima del 17 settembre, le <strong>note </strong><strong>di variazione</strong> emesse dal 17 settembre ed i <strong>corrispettivi</strong>. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Relativamente agli <span style="text-decoration: underline;">acconti</span> incassati prima dell’entrata in vigore della legge, si dovrà emettere fattura con aliquota del 20%, mentre la fattura finale dovrà prevedere l’applicazione dell’aliquota del 21% sull’imponibile residuo.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Per quanto attiene alle <span style="text-decoration: underline;">note di accredito e/o addebito</span> relative a fatture già emesse, il documento  emesso ex art. 26 D.P.R. 633/72 continuerà a riportare l’aliquota indicata nel documento al quale si riferisce, dato che determina la variazione della base imponibile a suo tempo calcolata.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Infine, i soggetti che effettuano operazioni <span style="text-decoration: underline;">senza obbligo di emissione della fattura,</span> con annotazione nel registro dei corrispettivi, dovranno far aggiornare il registratore di cassa al fine di prevedere la modifica d’aliquota ed istituire <span style="text-decoration: underline;">un’ulteriore colonna</span> per distinguere gli importi da scorporare al 20% da quelli che comprendono l’Iva al 21%.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Mette conto evidenziare che, se prima dell’effettuazione dell’operazione viene emessa la fattura, l’operazione si considera “effettuata” ai fini dell’imposta, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura e quindi è possibile applicare l’aliquota del 20% a condizione che la fattura venga emessa e registrata nel relativo registro (delle fatture emesse o dei corrispettivi) prima del <strong>17 settembre</strong>.</span></span></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Cedolare secca sugli affitti</title>
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		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 23:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studiovergerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[affitti 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cedolare]]></category>
		<category><![CDATA[secca]]></category>
		<category><![CDATA[tassazione affitti 2011]]></category>

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		<description><![CDATA[La cedolare secca sugli affitti arriva dal 2011. Si tratta di regime di tassazione alternativo, per le persone fisiche, rispetto a quello ordinario IRPEF, dei redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo. Le principali caratteristiche di tale regime di tassazione sono le seguenti: 1) si applica alle locazioni aventi ad oggetto solo immobili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cedolare secca sugli affitti arriva dal <strong>2011</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di <strong>regime di tassazione alternativo</strong>, per le persone fisiche, rispetto a quello ordinario IRPEF, dei redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Le principali caratteristiche di tale regime di tassazione sono le seguenti:</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">1)</span> si applica alle locazioni aventi ad oggetto solo immobili abitativi;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">2)</span> la base imponibile è costituita dal <strong>100% </strong>del canone stabilito dalle parti. In caso di opzione per tale regime non si ha quindi la riduzione forfettaria del 15% (elevata al 25% per gli immobili siti in Venezia, Giudecca, Murano e Burano) del canone annuo;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">3)</span> la cedolare è<strong> sostitutiva </strong>dell’<span style="text-decoration: underline;">imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)</span> e delle relative <span style="text-decoration: underline;">addizionali</span>, nonché dell’<span style="text-decoration: underline;">imposta di bollo</span><strong> </strong>sul contratto di locazione, sulla sua risoluzione o sulla proroga del contratto medesimo;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">4)</span> la cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione, ossia alle locazioni “brevi” di durata inferiore ai 30 giorni;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">5)</span> il nuovo regime non si applica alle locazioni immobiliari (ad uso abitativo) effettuate nell’<span style="text-decoration: underline;">esercizio d’impresa, arti e professioni o da enti non commerciali</span>, oltre che alle locazioni di immobili ad uso diverso da quello abitativo (negozi, uffici, capannoni, etc.);</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">6)</span> l’aliquota, da calcolare sul canone annuo di locazione relativo ai contratti aventi a oggetto immobili a uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione, è pari al <strong>21% </strong>per i contratti a canone libero<strong> </strong>e al <strong>19% </strong>per quelli a canone concordato<strong> </strong>o relativi a immobili ubicati nel Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal riguardo si sottolinea che la cedolare secca dovrà essere versata entro il termine stabilito per il versamento dell’Irpef, contestualmente al relativo acconto, stabilito in misura pari all’<strong>85%</strong> per il 2011 e al <strong>95%</strong> a partire dal 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Va altresì sottolineato che:</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">a)</span> in caso di mancata indicazione in dichiarazione dei redditi, o di indicazione in misura inferiore a quella effettiva, del canone, il decreto prevede l’applicazione, in misura raddoppiata, rispettivamente, delle sanzioni amministrative previste dall’art. 1, commi 1 e 2 del DLgs. n. 471/97. In deroga, poi, a quanto previsto dal DLgs. n. 218/97, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili a uso abitativo, nel caso di definizione dell’accertamento con adesione del contribuente o di rinuncia all’impugnazione dell’accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dagli artt. 1, commi 1 e 2 e 13 del DLgs. 471/97;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">b)</span> il reddito assoggettato alla cedolare secca rileva ai fini fiscali (compreso l&#8217;Isee). Ciò significa che il reddito da locazione rileva ai fini della determinazione del <strong>reddito complessivo </strong>del contribuente<strong> </strong>sia per il<strong> </strong>calcolo dell’aliquota Irpef da applicare che della determinazione delle detrazioni spettanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine si ricorda che la decisione di optare per la cedolare secca <strong>preclude </strong>la possibilità di variare l’importo stabilito per il canone di locazione durante tutta la durata del contratto, compresa la cosiddetta “variazione Istat” che consente di adeguare il canone di locazione al costo della vita. Per questo motivo il proprietario dell’immobile deve informare il conduttore nel caso in cui abbia scelto di optare per la cedolare secca.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto sopra esposto, il contribuente, prima di optare per il regime sostitutivo dovrà attentamente valutarne la convenienza.</p>
<p style="text-align: justify;">Il calcolo di convenienza può essere riassunto come nella tabella seguente:</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" colspan="3" valign="top" width="652"><strong>CONTRATTI “LIBERI”</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" valign="top" width="652">Canone di locazione = 100</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="235">SCAGLIONE DI REDDITO E ALIQUOTA IRPEF</td>
<td style="text-align: justify;" valign="top" width="199">
<p style="text-align: center;">IMPOSTA ATTUALE        IRPEF*</p>
</td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="217">ALIQUOTA CEDOLARE SECCA</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="235">Fino a 15.000 € (23%)</td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="199"><strong>19,55%</strong></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="6" valign="top" width="217"><strong> </strong>  <strong>21%</strong><strong> </strong><span id="more-998"></span> <strong> </strong><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="235">Tra 15.000 € e 28.000 € (27%)</td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="199"><strong>22,95%</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="235">Tra 28.000 € e 55.000 € (38%)</td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="199"><strong>32,30%</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="235">Tra 55.000 € e 75.000 € (41%)</td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="199"><strong>34,85%</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="235">Oltre 75.000 € (43%)</td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="199"><strong>36,55%</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" valign="top" width="435">*il calcolo dell’aliquota è avvenuto tenendo conto della deduzione del 15% sul canone prevista per i contratti “liberi”</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" colspan="3" valign="top" width="652"><strong>CONTRATTI “AGEVOLATI”</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" valign="top" width="652">Canone di locazione = 100</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="235">SCAGLIONE DI REDDITO E ALIQUOTA IRPEF</td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="199">IMPOSTA ATTUALE        IRPEF*</td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="217">ALIQUOTA CEDOLARE SECCA</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;" valign="top" width="235">Fino a 15.000 € (23%)</td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="199"><strong>13,68%</strong></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="6" valign="top" width="217">  <strong> </strong><strong>19%</strong><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="235">Tra 15.000 € e 28.000 € (27%)</td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="199"><strong>16,06%</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="235">Tra 28.000 € e 55.000 € (38%)</td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="199"><strong>22,61%</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="235">Tra 55.000 € e 75.000 € (41%)</td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="199"><strong>24,39%</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="235">Oltre 75.000 € (43%)</td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="199"><strong>25,58%</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" valign="top" width="435">*il calcolo dell’aliquota è avvenuto tenendo conto oltre che della deduzione del 15% anche dell’ulteriore deduzione del 30% prevista per i contratti locazione a canone convenzionato in un comune ad alta intensità abitativa</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiovergerio.it/news/cedolare-secca-affitti/feed/</wfw:commentRss>
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		<item>
		<title>Scheda carburanti: l&#8217;incompleta compilazione comporta l&#8217;indeducibilità del costo.</title>
		<link>http://www.studiovergerio.it/news/scheda-carburanti/</link>
		<comments>http://www.studiovergerio.it/news/scheda-carburanti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 10:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studiovergerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[La disciplina generale della scheda carburante prevede che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione devono risultare da apposite annotazioni eseguite in una scheda conforme al modello allegato al DPR 444/97. Tale documento (la scheda) è da considerarsi sostitutiva della fattura di cui all’art. 22 comma 3 del DPR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La disciplina generale della scheda carburante prevede che gli acquisti di carburante per autotrazione<strong> </strong>effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione devono risultare da apposite annotazioni eseguite in una scheda<strong> </strong>conforme al modello allegato al DPR 444/97.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale documento (la scheda) è da considerarsi sostitutiva della fattura<strong> </strong>di cui all’art. 22 comma 3 del DPR 633/72.</p>
<p style="text-align: justify;">L’obbligo dell’istituzione della scheda carburante e delle annotazioni relative ai singoli acquisti si applica ai contribuenti che intendono avvalersi del diritto alla detrazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/72, nonché della deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte dirette (vd. CM 205/E/98).</p>
<p style="text-align: justify;">Si ricorda che sulla scheda carburante devono essere indicati, ad opera dell’acquirente:</p>
<p style="text-align: justify;">- gli estremi d’individuazione del <strong>veicolo</strong>, ossia la casa costruttrice, il modello<strong> </strong>e la <strong>targa</strong>, ovvero, in alternativa, il numero di telaio o altri elementi identificativi apposti dall’impresa costruttrice;</p>
<p style="text-align: justify;">- la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e nome, il domicilio fiscale e il numero di partita IVA del soggetto che acquista il carburante;</p>
<p style="text-align: justify;">- per i soggetti domiciliati all’estero, l’ubicazione della stabile organizzazione in Italia.</p>
<p style="text-align: justify;">All’atto di ogni rifornimento, l’<strong>addetto alla distribuzione</strong> di carburante deve indicare sulla scheda carburante i seguenti elementi (art. 3 del DPR 444/97):<br />
- data del rifornimento;</p>
<p style="text-align: justify;">- ammontare del corrispettivo del rifornimento al lordo dell’IVA;</p>
<p style="text-align: justify;">- denominazione o ragione sociale, ovvero cognome e nome (se persona fisica) dell’esercente l’impianto stesso (tale indicazione può essere effettuata anche a mezzo timbro);</p>
<p style="text-align: justify;">- ubicazione dell’impianto di rifornimento;</p>
<p style="text-align: justify;">- firma dell’esercente per convalida.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DPR 444/97, è <strong><span style="text-decoration: underline;">obbligatorio</span></strong>, prima della registrazione in contabilità, indicare il numero di chilometri<strong> </strong>rilevabili alla <span style="text-decoration: underline;">fine di ogni mese </span><span style="text-decoration: underline;">o trimestre</span> dal contachilometri esistente sul veicolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Come chiarito dalla CM 205/E/98, § 3.3, occorre riportare il dato complessivo<strong> </strong>e non solo i chilometri effettivamente percorsi nel periodo.</p>
<p style="text-align: justify;">Si evidenzia come, con <strong>sentenza n. 3947 del 18/02/2011</strong>, la Cassazione ha affermato che, ai fini della <strong>deducibilità </strong>dei costi per l’acquisto di carburante, la scheda carburante deve essere compilata indicando tutti i dati<strong> </strong>previsti dal DPR 444/97, <span style="text-decoration: underline;">compresi i </span><span style="text-decoration: underline;">chilometri percorsi</span><strong> </strong>a fine mese/trimestre e quelli complessivi indicati dal contachilometri.</p>
<p style="text-align: justify;">In mancanza di tale annotazione,<strong> i costi non sono deducibili dal reddito d’impresa</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza de quo non rappresenta una novità, in quanto per consolidato orientamento giurisprudenziale, tutti gli elementi della scheda carburante (ivi compresi i chilometri o la firma dell’esercente dell’impianto di distribuzione) sono <strong>essenziali </strong>ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA (cfr. Cass. 5 novembre 2008 n. 26539, Cass. 19 ottobre 2007 n. 21941).</p>
<p style="text-align: justify;">Merita esser sottolineato che i <strong>professionisti</strong> sono agevolati nella compilazione della scheda carburante.</p>
<p style="text-align: justify;">La CM 205/E/98 sancisce infatti l’obbligo di annotazione dei chilometri per “l’intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato <strong>nell’esercizio d’impresa</strong>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta quindi evidente che l’indicazione dei chilometri deve essere effettuata dai soli esercenti attività d’impresa e <strong>non</strong> anche dagli <strong>artisti e professionisti</strong>.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Fiere intracomunitarie &#8211; Disciplina IVA</title>
		<link>http://www.studiovergerio.it/news/fiere-intracomunitarie-disciplina-iva/</link>
		<comments>http://www.studiovergerio.it/news/fiere-intracomunitarie-disciplina-iva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 23:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studiovergerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiovergerio.it/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Dal 1° gennaio 2011, per effetto della nuova disciplina dettata dall’art. 7-quinquies, nel testo sostituito, da tale data, dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 18/2010, è cambiato il criterio di localizzazione delle prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nelle quali rientrano anche i servizi per le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dal <strong>1° gennaio 2011</strong>, per effetto della nuova disciplina dettata dall’art. 7-quinquies, nel testo sostituito, da tale data, dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 18/2010, è cambiato il <strong>criterio di localizzazione </strong>delle prestazioni di servizi<strong> </strong>relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nelle quali rientrano anche i servizi per le imprese relativi alle fiere ed esposizioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Fino al <strong>31 dicembre 2010</strong>, le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese le <strong>fiere ed esposizioni</strong>, le prestazioni degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessori alle precedenti, si consideravano<strong> effettuate nel territorio dello Stato quando materialmente svolte nel territorio stesso. </strong>Analogo trattamento<strong> </strong>subivano anche le prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché per le relative prestazioni accessorie.</p>
<p style="text-align: justify;">In pratica un’impresa italiana che partecipava ad una fiera espositiva in un Paese comunitario, riceveva dal fornitore la fattura con l’addebito dell’imposta dovuta in detto Paese, con possibilità di chiedere il rimborso, sussistendone i presupposti di legge, attraverso la procedura di cui all’art. 38-bis1, D.P.R. n. 633/72.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualche dubbio applicativo riguardava però l’applicazione del suindicato criterio ai servizi accessori (si pensi ad un’impresa italiana che, per conto di un’altra impresa italiana espositrice, realizzava l’allestimento dello stand fieristico in Germania). In tale ipotesi non era chiaro se l’impresa, che realizzava l’allestimento, dovesse addebitare l’iva tedesca (con conseguente obbligo di identificarsi in Germania), trattandosi di un servizio oggettivamente accessorio alla prestazione principale (fiera in Germania), ovvero l’iva italiana in base alla regola generale del luogo del committente, posto che la prestazione accessoria era resa e utilizzata da un soggetto diverso dal fornitore della prestazione principale.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal 1° gennaio scorso, la nuova disciplina ha previsto lo sdoppiamento dei servizi prevedendo:</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #0000ff;">a)</span></strong></span></em> le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti <strong>rese a committenti non soggetti passivi</strong>, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte.</p>
<p style="text-align: justify;">La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l&#8217;accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie;</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong><span style="color: #0000ff;">b)</span></strong></em> le prestazioni di servizi per l&#8217;accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l&#8217;accesso, <strong>rese a committenti soggetti passivi</strong> si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.</p>
<p style="text-align: justify;">La seconda categoria continua quindi ad essere oggettivamente disciplinata dal criterio speciale del luogo di esecuzione della manifestazione, mentre la prima categoria segue tale criterio solo se il committente non è un soggetto passivo d’imposta, mentre in caso contrario segue la regola generale dell’art. 7-ter.</p>
<p style="text-align: justify;">L’impresa italiana che partecipa ad una fiera in Germania riceverà ora dal fornitore tedesco una fattura senza l’addebito dell’iva tedesca, in relazione alla quale dovrà procedere all’applicazione dell’imposta nazionale, con il meccanismo dell’inversione contabile (integrazione della fattura del fornitore ovvero autofattura) ed alla presentazione del modello Intrastat delle prestazioni di servizi ricevute.</p>
<p style="text-align: justify;">Riassumendo quindi, dal 1° gennaio 2011 si avrà:</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="217">Prestazione</td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="162">Committente</td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="273">Criterio territorialità</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;" valign="top" width="217">Servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese fiere ed esposizioni, prestazioni degli organizzatori di dette attività, nonché servizi accessori</td>
<td valign="top" width="162">
<p style="text-align: center;">Soggetto passivo</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">  Privato</p>
</td>
<td valign="top" width="273">Regola generale (sede del committente)</p>
<p style="text-align: left;">Luogo di esecuzione</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;" valign="top" width="217">
<p style="text-align: left;">Servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche,educative, ricreative e simili, e relative prestazioni accessorie</p>
</td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="162">  Irrilevante</td>
<td valign="top" width="273">Luogo di esecuzione</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
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		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiarimenti sull&#8217;autorizzazione per operazioni intracee</title>
		<link>http://www.studiovergerio.it/news/chiarimenti-sullautorizzazione-operazioni-intracee/</link>
		<comments>http://www.studiovergerio.it/news/chiarimenti-sullautorizzazione-operazioni-intracee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 12:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studiovergerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiovergerio.it/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Come è noto, dal 28 febbraio 2011 i soggetti nazionali che intendono porre in essere operazioni di acquisto e cessione intracomunitarie devono risultare iscritti nella banca dati Vies. Le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di inclusione nel suindicato archivio, nonché le procedure adottate dall’Agenzia delle entrate per il controllo, il diniego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Come è noto, dal 28 febbraio 2011 i soggetti nazionali che intendono porre in essere operazioni di acquisto e cessione intracomunitarie devono risultare iscritti nella banca dati Vies.</p>
<p style="text-align: justify;">Le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di inclusione nel suindicato archivio, nonché le procedure adottate dall’Agenzia delle entrate per il controllo, il diniego o la revoca dell’autorizzazione sono contenute nei due provvedimenti emanati il 29.12.2010 (vd. articolo <a href="http://www.studiovergerio.it/news/obbligo-autorizzazione-per-operazioni-intracee/"><strong><span style="color: #0000ff;">Obbligo autorizzazione per operazioni intracee</span></strong></a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Si ritiene qui opportuno evidenziare alcuni aspetti, ad integrazione di quanto esposto, frutto dei chiarimenti e dei comunicati stampa dell’Agenzia delle entrate, e precisamente:</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #0000ff;">a)</span></strong></span> i soggetti che, in base ai criteri stabiliti dai Provvedimenti del 29.12.2010, saranno esclusi dall’archivio <strong>entro il 28 febbraio 2011</strong>, qualora intendano effettuare operazioni intracomunitarie devono chiedere di essere autorizzati presentando apposita istanza ad un ufficio dell’Agenzia delle entrate. A tal riguardo appare di tutta evidenza l’opportunità di presentare quanto prima tale istanza, anche in considerazione dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria nel corso del forum del 14.01.2011. </p>
<p style="text-align: justify;">L’Agenzia ha infatti chiarito che se alla data di conclusione delle procedure di esclusione (entro il 28 febbraio 2011) saranno decorsi trenta giorni dalla richiesta di permanenza in archivio, il contribuente sarà confermato, <span style="text-decoration: underline;">senza soluzione di continuità</span>,<strong> </strong>nella banca dati Vies, risultando<strong> </strong><span style="text-decoration: underline;">quindi legittimato ad effettuare operazioni intracomunitarie </span><span style="text-decoration: underline;">anche nel suddetto periodo </span>(01.01.2011 – 28.01.2011).</p>
<p style="text-align: justify;">Qualora invece, alla data di conclusione delle procedure, non sono ancora trascorsi trenta giorni dalla richiesta, il contribuente sarà escluso dall’archivio per esservi poi riammesso al trentunesimo giorno. In tale ipotesi, quindi, nel periodo antecedente non potranno esser effettuate operazioni intracomunitarie;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #0000ff;">b)</span></strong></span> l’istanza di richiesta autorizzazione può esser presentata presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre con il comunicato stampa del 26 gennaio 2011 è stato chiarito che la stessa potrà esser trasmessa anche per posta, inviando una <strong>raccomandata</strong>, unitamente alla copia fotostatica di un documenti d’identità, alla <span style="text-decoration: underline;">Direzione Provinciale competente per le attività di controllo</span>;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #0000ff;">c)</span></strong></span> posto che il termine del 28 febbraio 2011 segna, letteralmente, la conclusione della procedura di ripulitura degli archivi, potrebbe verificarsi il caso che un contribuente veda “lavorata” la propria posizione nei prossimi giorni con possibile esclusione dall’archivio.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal riguardo si consiglia quindi di monitorare costantemente la propria inclusione nell’archivio Vies, avendo cura di stampare l’esito dell’interrogazione (quest’ultima riporta infatti la data e l’ora della richiesta).</p>
<p style="text-align: justify;">Già dal 1° febbraio l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione sul proprio sito Internet (<a href="https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPOI/IVerificaPoi.jsp" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">www.agenziaentrate.gov.it</span></a>) un servizio che permetterà di consultare l’elenco delle partite Iva che, alla data del 30 gennaio 2011 risultano in possesso dei requisiti per rientrare nel Vies;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #0000ff;">d)</span></strong></span> l’effettuazione di operazioni intracomunitarie in carenza di autorizzazione presenta aspetti che meritano di esser attentamente valutati.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebbene l’art. del DL 78/2010 non preveda una specifica sanzione per la violazione di effettuazione di operazioni intracee in difetto di autorizzazione, oltre alle conseguenze legate ai comportamenti posti in essere abusivamente, si ritiene che la citata violazione possa essere ricondotta nell&#8217;art. 11, lett. a ), del D.Lgs 471/97.</p>
<p style="text-align: justify;">Come segnalato dalla stampa specializzata, il contribuente che effettua acquisti intracomunitari senza l’iscrizione alla banca Vies, dovendo considerarsi comunque un soggetto passivo d’imposta &#8211; anche se non autorizzato-, pur pagando l&#8217;Iva al fornitore comunitario, potrebbe vedersi legittimamente richiesta dall’Amministrazione finanziaria anche l&#8217;imposta iva nazionale in base ai principi generali.</p>
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		<title>Comunicazione operazioni superiori a € 3.000</title>
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		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 13:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studiovergerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Per effetto dell’art. 21 del D.L. 78/2010, è stato introdotto un  nuovo adempimento per i soggetti passivi dell’IVA che effettuano cessioni di beni e  prestazioni di servizi, per le quali, nel corso del periodo d’imposta, i corrispettivi hanno superato la soglia di € 3.000, al netto dell’imposta applicata. Soglia elevata a € 3.600, comprensiva dell’imposta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Per effetto dell’art. 21 del D.L. 78/2010, è stato introdotto un  nuovo adempimento per i soggetti passivi dell’IVA che effettuano cessioni di beni e  prestazioni di servizi, per le quali, nel corso del periodo d’imposta, i corrispettivi hanno superato la soglia di <strong>€ 3.000</strong>, al netto dell’imposta applicata. Soglia elevata a <strong>€ 3.600</strong>, comprensiva dell’imposta sul valore aggiunto, per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Risultano quindi obbligati alla nuova comunicazione i soggetti titolari di partita Iva  (professionisti, ditte individuali e società) che <span style="text-decoration: underline;">effettuano</span> operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi o che le <span style="text-decoration: underline;">ricevono</span> da e verso operatori nazionali ed internazionali e che siano rilevanti ai fini Iva.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #3366ff;">Oggetto della comunicazione</span></strong> saranno:</p>
<p style="text-align: justify;">- in caso di emissione di <strong>fattura</strong>, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, per le quali i corrispettivi dovuti, sono di importo pari o superiore a euro tremila al netto dell’imposta sul valore aggiunto;</p>
<p style="text-align: justify;">- nell’ipotesi di emissione di <strong>scontrino </strong>o <strong>ricevuta fiscale</strong>, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali il corrispettivo dovuto,  al <span style="text-decoration: underline;">lordo</span> dell’imposta sul valore aggiunto applicata, è pari o superiore a euro tremilaseicento;</p>
<p style="text-align: justify;">- i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti, dai quali derivano corrispettivi periodici, saranno oggetto di comunicazione qualora l’operazione da comunicare riguardi  corrispettivi dovuti in un anno solare  complessivamente di importo pari o superiore a euro tremila.</p>
<p style="text-align: justify;">Si evidenzia inoltre che qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.</p>
<p style="text-align: justify;">Parimenti in caso di corrispettivo frazionato (<strong>acconti e saldo</strong>) si dovrà valutare l’importo complessivo del corrispettivo pattuito al fine di verificare il superamento delle soglie.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono <strong>escluse </strong>dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:</p>
<p style="text-align: justify;">- le importazioni;</p>
<p style="text-align: justify;">- le esportazioni di cui all&#8217;art. 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;</p>
<p style="text-align: justify;">- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list;</p>
<p style="text-align: justify;">- le operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all&#8217;Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. (tra le altre, le comunicazioni degli operatori finanziari, degli amministratori di condominio, quelle relative a contratti di assicurazione e di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, di servizi idrici e del gas);</p>
<p style="text-align: justify;">- le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, certificate da scontrino o ricevuta fiscale, effettuate fino al <strong>30 aprile 2011</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #3366ff;">Contenuto della comunicazione </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La comunicazione (annuale) dovrà riportare ogni singola operazione (a meno che più operazioni non siano collegate tra loro).</p>
<p style="text-align: justify;">Per ciascuna operazione si dovrà indicare;</p>
<p style="text-align: justify;">a)     l’anno di riferimento dell’operazione;</p>
<p style="text-align: justify;">b)     la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;</p>
<p style="text-align: justify;">c)     per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, si dovranno fornire  i propri dati, comprensivi di cognome  e nome (se persona fisica), luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale (trattasi dei dati richiesti dall’articolo 4, del Dpr 605/73);</p>
<p style="text-align: justify;">d)     i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, e l’importo dell’imposta sul valore aggiunto applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti;</p>
<p style="text-align: justify;">e)     per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l’obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto applicata.</p>
<p style="text-align: justify;">Mette conto evidenziare che per i <strong>professionisti </strong>la comunicazione riguarderà gli onorari, rimanendo esclusi in tal modo il contributo integrativo previdenziale, l’Iva ed eventuali rimborsi o anticipi di spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto richiesto dalla comunicazione, va prestata massima attenzione in sede di acquisizione dei dati del cliente e/o fornitore, soprattutto in caso di persone fisiche (per le quali si consiglia di ottenere e conservare copia di un documento d’identità e del codice fiscale).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #3366ff;">Modalità e termini di presentazione</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La  trasmissione della comunicazione sarà annuale e dovrà avvenire tramite il servizio telematico Entratel ovvero Internet (Fisconline).</p>
<p style="text-align: justify;">Il termine per l’invio è stabilito entro il <strong>30 aprile dell’anno successivo</strong> a quello cui si riferiscono le operazioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #3366ff;">Regole per il 2010</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Per il solo periodo d’imposta<strong> 2010</strong> è previsto che la soglia oltre la quale scatta l’obbligo di inserire l’operazione nella comunicazione è elevata  da <strong>€ 3.000 </strong>a <strong>€ 25.000</strong>.<strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre si sottolinea che la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette <strong>all’obbligo di fatturazione</strong>. Ne consegue quindi che non dovranno essere segnalate le operazioni dirette a consumatori finali (non dotati di partita iva).</p>
<p style="text-align: justify;">Il termine di scadenza per l’invio della comunicazione relativa al 2010 è differito al <strong>31 ottobre 2011</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #3366ff;">Finalità</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Va rilevato che questo nuovo adempimento rientra tra le misure adottate  dall’Amministrazione finanziaria per la lotta all’evasione. Lo <strong>spesometro</strong> altro non è che un sistema informatico che consente al fisco di controllare le spese effettuate dai singoli  cittadini attivando gli accertamenti fiscali sui potenziali evasori.                            <a href="http://www.studiovergerio.it/wp-content/uploads/2011/01/potere_acquisto_famiglie_2010.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-865" title="potere_acquisto_famiglie_2010" src="http://www.studiovergerio.it/wp-content/uploads/2011/01/potere_acquisto_famiglie_2010-150x150.jpg" alt="potere acquisto famiglie 2010 150x150 Comunicazione operazioni superiori a € 3.000" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Attraverso il codice fiscale dell&#8217;acquirente, lo spesometro registrerà tutte le spese superiori  all&#8217;importo di € 3.000 euro con fattura o di € 3.600 euro senza fattura (con scontrino o ricevuta fiscale), e tramite uno speciale algoritmo informatico farà partire l&#8217;<strong>accertamento fiscale sintetico</strong> su tutti i contribuenti che hanno fatto spese al di sopra del tenore economico dichiarato al fisco.</p>
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		<title>Obbligo autorizzazione per operazioni intracee</title>
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		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 23:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studiovergerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Per effetto del combinato disposto dell’art. 27 del D.L. n. 78/2010, c.d. “Manovra correttiva”, convertita con L. 30/07/2010 n. 122 e dei due provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate pubblicati in data 29/12/2010, anche in Italia è stata data attuazione al Regolamento comunitario n. 904 del 7 ottobre 2010, al cui art. 22 è previsto che ciascuno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.studiovergerio.it/wp-content/uploads/2010/12/Europa.jpg"></a></p>
<p style="text-align: justify;">Per effetto del combinato disposto dell’art. 27 del D.L. n. 78/2010, c.d. “Manovra correttiva”, convertita con L. 30/07/2010 n. 122 e dei due provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate pubblicati in data 29/12/2010, anche in Italia è stata data attuazione al Regolamento comunitario n. 904 del 7 ottobre 2010, al cui art. 22 è previsto che ciascuno Stato membro debba adottare le misure necessarie per garantire la veridicità delle informazioni fornite per registrarsi ai fini IVA al fine di contrastare le frodi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il suindicato art. 27 del D.L. n. 78/2010 ha infatti modificato l’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 introducendo, al comma 2 la <strong>nuova lettera e-bis)</strong> la quale prevede che dalla dichiarazione di inizio attività IVA devono risultare: “… e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette operazioni; …”.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, sono stati introdotti i seguenti <strong>nuovi commi 7-bis e 7-ter </strong><strong>dell’art. 35</strong><strong>:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>- Comma 7-bis</strong>. “Per i soggetti che hanno effettuato l’opzione di cui al comma 2, lettera e bis), entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA l’Ufficio può emettere provvedimento di diniego dell’autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al Titolo II, Capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>- Comma 7-ter</strong>. “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione di cui al comma 7-bis.”.</p>
<p style="text-align: justify;">In pratica i soggetti intenzionati ad effettuare le operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II, del DL n. 331/1993, ossia le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni, devono ora essere autorizzati dall’Agenzia delle Entrate, con modalità diverse a seconda che il soggetto sia già titolare di partita IVA oppure no.</p>
<p style="text-align: justify;">I <strong>soggetti già titolari di partita IVA</strong>, che hanno iniziato l’attività <strong>ante 31.05.2010</strong> e quelli con inizio attività fra il <strong>31.05.2010 </strong>ed il<strong> 28.02.2011</strong> (se non hanno compilato lo spazio dedicato alle operazioni intracomunitarie) dovranno presentare apposita <a href="http://www.studiovergerio.it/wp-content/uploads/2010/12/Istanza-autorizzazione-operazioni-intraUE.doc" target="_blank">istanza </a>direttamente all’Agenzia delle Entrate, istanza che dovrà essere presentata anche per comunicare l’intenzione di revoca dell’opzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Coloro invece che <strong>richiedono l’attribuzione del numero di partita IVA</strong> (inizio attività) dovranno  esprimere la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del Quadro I dei modelli AA7 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (per le persone fisiche) mentre gli enti non commerciali non soggetti passivi compileranno la casella “C” del Quadro A del modello AA7.</p>
<p style="text-align: justify;">L’unica categoria di <strong>contribuenti IVA esonerati</strong> dalla presentazione dell’istanza e che entrano automaticamente nel <strong>sistema VIES</strong>, sono quelli che, nei periodi d’imposta 2009 e 2010, hanno presentato dei modelli Intrastat sia con riferimento ai beni che ai servizi e che hanno presentato la dichiarazione annuale IVA per l’anno 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">Come indicato nel <a href="http://www.studiovergerio.it/wp-content/uploads/2010/12/Provvedimento-1883762.pdf" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Provvedimento 188376</span></a> del 29/12/2010, al ricevimento della dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie, l’Agenzia delle Entrate, nei successivi trenta giorni,  procederà alla verifica che i dati forniti siano completi ed esatti ed effettuerà una valutazione preliminare degli stessi dati e del rischio di frode. In caso di esito negativo, la struttura dell’Agenzia competente per le attività di controllo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, entro i suddetti trenta giorni, emanerà provvedimento di diniego fondato sugli esiti della valutazione degli elementi così come individuati nel succitato provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Parimenti, nei confronti dei soggetti inclusi automaticamente nell’archivio informatico, l’Agenzia svolgerà controlli approfonditi entro il 31 luglio 2011. L’eventuale esclusione dall’archivio avverrà con provvedimento di revoca, previa ulteriore valutazione della posizione del contribuente.</p>
<p style="text-align: justify;">Solo al <strong>trentunesimo giorno, </strong>sempreché non sia stato emesso provvedimento di diniego, il contribuente verrà inserito nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie. Da tale data, il soggetto IVA italiano potrà effettivamente verificare la propria posizione con apposita interrogazione al <strong><em><a href="http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">sistema VIES</span></a></em></strong>, che raccoglie i dati di tutte le partite IVA comunitarie.</p>
<p style="text-align: justify;">Si ricorda che i criteri e le modalità per l’inclusione delle partite IVA nell’archivio informatico dei soggetti passivi che effettuano cessioni e acquisti di beni in ambito intracomunitario sono contenuti nel <a href="http://www.studiovergerio.it/wp-content/uploads/2010/12/Provvedimento-1883812.pdf" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Provvedimento 18838<span style="color: #0000ff;">1</span></span></a> del 29/12/2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Va sottolineato che nei trenta giorni decorrenti dal ricevimento della dichiarazione di volontà, viene sospesa la soggettività attiva e passiva delle operazioni comunitarie, ossia in tale arco temporale il soggetto è legittimato a porre in essere esclusivamente operazioni interne.</p>
<p style="text-align: justify;">Merita infine esser evidenziato che entro il <strong>28 febbraio 2011</strong> saranno esclusi dall’archivio:    </p>
<p style="text-align: justify;">a) i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività a partire dal <strong>31 maggio 2010</strong> senza manifestare, secondo le citate modalità, la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, ovvero quelli che, in mancanza, non hanno effettuato, nel secondo semestre 2010, operazioni intracomunitarie e adempiuto agli obblighi INTRASTAT;                               </p>
<p style="text-align: justify;">b) i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività <strong>anteriormente al 31 maggio 2010</strong> e che non hanno presentano i modelli INTRASTAT negli anni 2009 e 2010 o che, pur avendoli presentati, non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009. Entrambi i soggetti, qualora fossero intenzionati ad effettuare operazioni intracomunitarie, potranno richiedere, secondo le modalità previste per i titolari di partita IVA, l’inclusione nell’archivio informatico.</p>
<p style="text-align: justify;">Si consigli quindi di presentare entro il <strong>29 gennaio 2011</strong> l’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, se si vuole che trascorrano i trenta giorni per il silenzio assenso prima del 28 febbraio.</p>
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